Con la pronuncia in esame le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affrontato la questione riguardante la necessità o meno di un previo conferimento di procura speciale ad hoc da parte della persona offesa dal reato al proprio difensore di fiducia ai fini di poter proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione.
La Corte, premesso che la persona offesa dal reato ha la facoltà di nominare un difensore con le semplici modalità indicate nell’art. 96, comma 2, e che quest’ultimo ha, in virtù di tale nomina, il potere di esercitare tutti i diritti e le facoltà che la legge attribuisce all’offeso, hanno affermato che non vi è alcuna ragione per ritenere che sia necessario il conferimento di una ulteriore procura speciale per l’impugnazione del provvedimento di archiviazione, dal momento che questa impugnazione non rientra tra gli atti per i quali l’art. 122 cod. proc. pen. richiede il previo conferimento della procura speciale, non essendovi peraltro alcuna altra norma che sia applicabile al difensore della persona offesa e che gli imponga la necessità di una procura speciale per proporre la detta impugnazione.
Sulla premessa in questione, la Corte ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto nell’interesse della persona offesa dal difensore, iscritto nell’apposito albo, che sia stato nominato secondo le formalità di cui agli artt. 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen. (ossia mediante dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore, ovvero ancora trasmessa con raccomandata), mentre non è necessario che tale difensore sia anche munito di procura speciale ad hoc, ai sensi dell’art. 122 o dell’art. 100, comma 1, cod. proc. pen.