La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiaritĂ sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, in vero, di un'opera preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. (Nella specie, la Corte ha escluso che potessero costituire pertinenze, trattandosi piuttosto di autonome opere edilizie, alcuni manufatti di consistente dimensione, destinati ad accrescere la potenzialitĂ recettiva di una struttura commerciale composta da un ristorante e da una piscina, aggravandone il carico urbanistico