La Corte pertanto afferma che "nell'ambito di una interpretazione restrittiva che deroga ai principi generali in materia di rifiuti" restano esclusi dalla nozione di rifiuto esclusivamente i fanghi che derivano dal primo lavaggio dei materiali estratti dalla cava, ma non quelli derivanti da "diversa e successiva lavorazione delle materia prime".
Infine, la sentenza riconosce anche in questo caso la continuità normativa tra Decreto Ronchi e "Codice ambientale": la norma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), Dlgs 22/1997 è ora confluita nell'articolo 185, Dlgs 152/2006