La Cge ha bocciato (C-263/05) l'articolo 14 del Dl 138/2002, interpretazione autentica del "Decreto Ronchi" (ora sostituito dal Dlgs 152/2006), in quanto escludeva dalla disciplina sui rifiuti da un lato, le sostanze destinati a operazioni di smaltimento o recupero non elencate negli allegati; dall’altro, i residui di produzione anche non rispettosi dei requisiti richiesti dall'Ue per i "sottoprodotti" (certezza del riutilizzo nel corso del processo di produzione o utilizzazione, assenza di trasformazione preliminare).
Le stesse argomentazioni stanno alla base delle altre due sentenze (C-194/05 e C-195/05), che censurano le modifiche e le interpretazioni ufficiali al "Decreto Ronchi" relative a terre e rocce da scavo (leggi 93/2001 e 443/2001) e scarti alimentari (legge 179/2002).