Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione di cui all'art. 348 c.p. non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un'unica e isolata prestazione riservata a una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione statale e non rilevano né la mancanza di scopo di lucro in capo all'agente né - data l'indisponibilità del bene giuridico offeso - l'eventuale consenso del destinatario della prestazione.
Lo ha stabilito la Cassazione Penale Sentenza, Sez. VI, 20/11/2007, n. 42790.