Le Sezioni Unite hanno fatto chiarezza in merito al rapporto tra la norma che prevede il limite massimo di trent'anni per le pene detentive concorrenti e la diminuente per la scelta del rito abbreviato. Con la sentenza 06/12/2007, n. 45583 è stato superato il dubbio se la diminuente di pena per il rito prescelto andasse operata sulle pene prima della operazione di cumulo o dopo la operazione medesima.
Atteso che il codice penale prevede, nel caso di cumulo materiale delle pene il limite massimo di anni 30 (ai sensi dell’art. 78), salvi i casi in cui sia applicabile l’ergastolo (art. 73 comma 2 c.p.), ci si domandava se la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato andasse calcolata sulla pena cumulata o sulle pene da cumulare. Sono evidenti gli effetti diversi delle due impostazioni. A seguire la prima, il condannato si vede infliggere in ogni caso 20 anni di reclusione (30 anni ridotti di un terzo). A seguire la prima, la pena da infliggere è diversa e dipende dalla entità delle pene concorrenti (es. nel caso di concorso di 3 pene di 12 anni, il condannato si vedrebbe infliggere 24 anni, pari a 3 pene di 8 anni ottenute dopo la riduzione di un terzo, nel caso di concorso di 3 pene di 21 anni egli si vedrebbe comunque infliggere 30 anni).
La Corte, con un articolato percorso argomentativo, perviene alla prima conclusione.
Viene quindi formulato il principio di diritto secondo cui La riduzione di pena, nella misura prevista dall’art. 442, comma 2 c.p.p. in caso di condanna nel giudizio abbreviato, dev’essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. c.p., fra le quali vi è anche la disposizione dell’art. 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta.